CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DEGLI AUTOVEICOLI COMMERCIALI
La "Tirrenia di Navigazione S.p.A.", con sede in Napoli al Rione Sirignano n. 2 denominata di seguito "la Società", assume il trasporto degli autoveicoli alle condizioni appresso indicate, e in mancanza di norme precise, si riporta alle "condizioni" della "Polizza generale" in uso presso la Società, il cui contenuto, a seguito del rilascio del documento di trasporto, il caricatore dichiara implicitamente di conoscere, di accettare e di voler osservare. Il testo del presente regolamento è a disposizione dell'utenza presso gli Uffici e Agenzie della Società e presso i comandi di bordo. Nel testo del presente Regolamento il termine "autoveicoli" comprende anche i semirimorchi.
Art. 1 - Imbarco
L'imbarco degli autoveicoli commerciali avviene secondo l'ordine e i criteri di volta in volta stabiliti dal Comando della nave. Esso è subordinato alle esigenze della nave e a ogni altra esigenza comunque connessa alla navigabilità della nave stessa e alla sicurezza della navigazione e tutto ciò a insindacabile giudizio del Comando della nave, anche nel caso in cui tra il caricatore e il vettore sia intervenuta pattuizione riguardante la riserva di spazio. L'ufficiale al carico rifiuterà l'imbarco di automezzi in sovraccarico rispetto alla portata ufficiale dei medesimi.
Art. 2 - Presentazione all'imbarco
Il caricatore è tenuto:
- a presentare gli autoveicoli all'imbarco almeno tre ore prima dell'ora fissata per la partenza della nave. In difetto, qualunque sia il motivo che ha determinato il ritardo, non sarà garantito l'imbarco dell'autoveicolo;
- a esibire, all'atto della presentazione all'imbarco degli autoveicoli, il documento di trasporto rilasciato dagli Uffici e Agenzie della Società completo in ogni sua parte e tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto stesso, ivi compresi quelli doganali;
- a curare sotto la propria responsabilità, la sistemazione e la rizzatura del carico sugli automezzi, nonché la chiusura e la piombatura;
- a effettuare il trasporto con autoveicoli efficienti in ogni parte e particolarmente negli organi di frenatura, rotolamento e sospensione;
- a dichiarare sotto la sua responsabilità se il veicolo trasporta materiali o merci infiammabili, esplosivi, corrosivi o comunque pericolosi, che saranno accettati in base alla certificazione di abilitazione della nave. Nel caso di trasporto di merci pericolose su autobotti o in colli su veicoli il caricatore ha l'obbligo di attenersi alla disposizioni tutte delle leggi vigenti in materia circa dichiarazione, imbarco, imballaggio ed etichettaggio delle merci in questione.
Il trasporto di veicoli frigoriferi è soggetto alle prescrizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del R.I.N.A., che vietano l'uso a bordo delle fonti di energia del veicolo. Il vettore si riserva, a richiesta del caricatore formulata all'atto della prenotazione, di consentire, compatibilmente con la disponibilità delle prese di corrente, l'allacciamento al circuito elettrico di bordo sempre che il veicolo sia dotato dello speciale innesto antideflagrante. L'allacciamento è consentito a rischio e responsabilità del caricatore anche verso i terzi, escluso qualsiasi responsabilità della Società e della nave, per mancanza e interruzione della corrente, sbalzi di tensione e per qualsiasi difetto e guasto all'impianto dell'energia elettrica della nave. La fornitura di energia può essere sospesa dal Comando della nave nel caso che il motore refrigerante del veicolo frigorifero non risultasse regolarmente funzionante e non offrisse idonee garanzie di sicurezza nei riflessi del carico e della nave. Il caricatore è responsabile verso la Società dei danni che possano a questa derivare da omissioni o inesattezze contenute nella dichiarazione d'imbarco (art. 457 cod. nav.).
Non è opponibile alla Società quanto dichiarato dal caricatore in polizza per quanto riguarda la natura, qualità e quantità della merce, nel caso in cui il vettore abbia inserito nella stessa riserve quali "dice contenere - sconosciuta la natura, qualità e quantità della merce".
Art. 3 - Mancato imbarco
1. In ogni caso di mancato imbarco, ancorché non imputabile al caricatore, la Società è tenuta unicamente a rimborsare il nolo eventualmente incassato per il trasporto, non rispondendo essa di eventuali danni e di ogni altra spesa sostenuta dal caricatore per qualsiasi causa o titolo. Qualora il mancato imbarco sia imputabile al caricatore per:
2. ritardata presentazione all'imbarco degli autoveicoli, salvo ipotesi di comprovata forza maggiore;
3. mancata esibizione dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2;
4. inefficienza del veicolo o della sistemazione del carico (punti c) e d) dell'art. 2) rilevata a insindacabile giudizio del Comando della nave;
5. infedele dichiarazione;
6. altre cause a lui imputabili; la Società avrà facoltà a trattenere o richiedere il nolo relativo al trasporto e a considerare risolto il contratto di trasporto.
Art. 4 - Condizioni di trasporto
La Società assume il trasporto degli autoveicoli a condizione banchina-banchina. Pertanto, salvo diversa pattuizione, le spese di imbarco e sbarco si intendono comprese nel nolo. L'imbarco e lo sbarco degli autoveicoli accompagnati avvengono altresì a cura e sotto responsabilità dei caricatori e dei ricevitori restando esclusa in ogni caso ogni responsabilità della Società anche nei confronti dei terzi e ferma restando la responsabilità dei conducenti per danni provocati alla nave. Nel caso di autoveicoli non accompagnati, qualora si verifichino dei danni nel corso dell'imbarco o dello sbarco, non vi sarà alcuna responsabilità della Società ove questa provi che i danni si sono verificati per causa di forza maggiore. Ogni responsabilità inerente al contratto di trasporto cessa con la messa a banchina dell'autoveicolo o con la consegna all'impresa portuale nei porti ove tale impresa sia operante. Qualora il ricevitore non sia presente al ritiro del mezzo e non abbia formulato richiesta in contrario, la Società provvederà ad affidare a terzi la custodia del veicolo a spese e rischio del ricevitore.
Art. 5 - Animali vivi trasportati su autoveicoli
Il trasporto su autoveicoli di animali vivi sarà accettato solo se in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore, per quanto riguarda sia i requisiti del conducente/accompagnatore degli animali, sia delle caratteristiche degli autoveicoli, sia delle certificazioni sanitarie di idoneità degli animali al trasporto e di ogni altra prescrizione. La cura e la somministrazione di cibo e di acqua agli animali saranno a carico e sotto esclusiva responsabilità dei conducenti/accompagnatori, fermo restando che gli animali non potranno essere sottoposti a maltrattamenti e/o ingiustificate sofferenze. Il comando della nave assicurerà che gli autoveicoli con animali vivi siano collocati in prossimità di aeratori e comunque resi accessibili agli accompagnatori per la somministrazione di cibo e acqua in navigazione. Pur essendo riconducibile ogni responsabilità nell'assistenza degli animali, durante la fase del trasporto, ai conducenti/accompagnatori il Comando della nave, nei limiti delle sue possibilità e competenze, non mancherà di adottare, all'occorrenza, i provvedimenti più opportuni, segnatamente quelli di richiamare alle loro responsabilità i conducenti/accompagnatori che, in caso di inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente del trasporto di animali, potranno essere denunciati alla competente Autorità.
Art. 6 - Danni arrecati a terzi
Gli autoveicoli, durante il trasporto, debbono essere lasciati con gli sportelli apribili, con la marcia innestata e con le chiavi di accensione nell'interno secondo le disposizioni all'uopo impartite dal Comando della Nave. I conduttori sono sempre tenuti a mettersi a disposizione del Comando della Nave e a eseguire, sia durante la navigazione che nelle soste nei porti, le istruzioni che dal Comando stesso potranno essere impartite e ciò particolarmente in casi di emergenza.
Art. 7 - Stazionamento in garage
Gli autoveicoli, durante il trasporto, debbono essere lasciati con gli sportelli apribili, con la marcia innestata e con le chiavi di accensione nell'interno secondo le disposizioni all'uopo impartite dal Comando della Nave. I conduttori sono sempre tenuti a mettersi a disposizione del Comando della Nave e a eseguire, sia durante la navigazione che nelle soste nei porti, le istruzioni che dal Comando stesso potranno essere impartite e ciò particolarmente in casi di emergenza.
Art. 8 - Riconsegna autoveicoli
La riconsegna degli autoveicoli avviene previa consegna del documento di trasporto regolarmente firmato per ricevuta dal conducente/ricevitore. All'arrivo della nave, i conducenti o i ricevitori dovranno tempestivamente ritirare i propri veicoli. Ove questi non provvedessero tempestivamente a ritirarli, gli stessi saranno posizionati in banchina senza responsabilità alcuna della Società anche per quanto riguarda eventuali violazioni della normativa portuale disciplinante la sosta in banchina dei mezzi. Nei porti in cui esistono imprese portuali abilitate, gli autoveicoli non ritirati potranno dalla Società essere consegnati a dette imprese. E ciò sempre a rischio e a spese del caricatore/ricevitore. La consegna dell'automezzo al conducente/ricevitore avverrà solo dopo il rimborso di tutte le spese e accessori.
Art. 9 - Responsabilità
La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità per le perdite o per i danni che possono essere arrecati agli autoveicoli durante le operazioni di imbarco e sbarco per cause a essa non imputabili. L'autoveicolo, nonché la merce e qualsiasi altro oggetto contenuto nell'autoveicolo stesso, costituiscono unica unità di carico, ai sensi dell'art. 423 cod. nav. Verranno prese in considerazione dichiarazioni di valore solo a fronte di congruo preavviso - non inferiore a due giorni lavorativi dal momento della ricezione della dichiarazione stessa - e di riconoscimento di addizionali di nolo a fronte di adeguata copertura assicurativa.
Art. 10 - Mancata partenza o ritardo all'arrivo
La Società non risponde dei danni per mancata partenza o per deviazioni o per ritardi o per impedimenti all'arrivo per cause a Lei non imputabili.
Art. 11 - Interruzione del viaggio
Il Comando di bordo, per causa di forza maggiore o per qualsiasi occorrenza della nave e del viaggio potrà sbarcare gli autoveicoli e gli eventuali accompagnatori in porto diverso da quello di destino ove il viaggio si considererà concluso.
Art. 12 - Imbarco su ponti scoperti
Salvo espressa contraria richiesta del caricatore, la Società ha facoltà di caricare all'occorrenza ogni tipo di veicolo sul ponte scoperto a propria esclusiva opzione e a proprio insindacabile giudizio. A tal fine, il caricatore con la consegna stessa del veicolo per l'imbarco accetta in maniera espressa e specifica che il veicolo possa essere caricato sul ponte scoperto, esonerando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni agli autoveicoli e alle merci contenute negli stessi.
Art. 13 - Avaria comune
L'Avaria Comune sarà regolata in base alle norme nazionali (artt. 469 e segg. cod. nav.) e, ove applicabili, secondo le regole di York e Anversa in vigore al tempo del suo verificarsi. Il regolamento dell'Avaria Comune avverrà ai sensi degli artt. 611 e 612 cod. nav. a opera del pretore competente ex art. 610 cod. nav. I prescritti depositi dovranno essere effettuati su un conto speciale intestato congiuntamente a un fiduciario della Società e a un fiduciario scelto dagli interessati al carico, presso una Banca scelta da entrambi. I depositanti si obbligheranno a pagare, senza opposizione, il contributo che sarà determinato in modo definitivo nel Regolamento di Avaria Comune.
Art. 14 - Decadenza e prescrizione
Eventuali danni subiti durante l'imbarco degli autoveicoli dovranno esser fatti constatare immediatamente, in contraddittorio col Comandante della nave, dal caricatore/conducente presenti. Eventuali danni subiti durante il trasporto o lo sbarco degli autoveicoli, ovvero la loro mancata messa a banchina, dovranno essere fatti constatare immediatamente, in contraddittorio col Comandante della nave, dal caricatore/conducente presenti. Qualora il caricatore, il ricevitore o il conducente non fossero presenti, la denuncia dei danni dovrà essere fatta per iscritto all'atto della riconsegna. Qualora l'autoveicolo non sia stato sbarcato e il ricevitore non sia presente, la denuncia dovrà essere formulata entro tre giorni dalla data delle operazioni di sbarco nel porto di sua destinazione. In mancanza delle suddette tempestive contestazioni, gli autoveicoli si presumono riconsegnati dalla Società in conformità alle indicazioni contenute nel documento di trasporto. I diritti derivanti dal contratto di trasporto degli autoveicoli si prescrivono col decorso di sei mesi dalla loro riconsegna. In casi di perdita totale o di mancata riconsegna, il termine di cui sopra decorre dalla data di arrivo della nave nel porto di destino, ovvero dalla data in cui la nave vi sarebbe dovuta arrivare.
Art. 15 - Foro competente
Per qualsiasi controversia resta competente il Foro di Napoli, ove ha Sede Legale la Società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 c.p.c.
Art. 16 - Varie
Quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento è integrato dalle norme del Codice della Navigazione Italiano e le convenzioni internazionali.
Art. 17 - Integrazione e modifiche del Regolamento
Integrazioni o modifiche al presente regolamento saranno rese note dalla Società mediante avviso esposto nei locali in premessa ed entreranno in vigore con decorrenza indicata in tale avviso.